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La Legge di Bilancio 2021 prevede un potenziamento degli incentivi e vantaggi su tempistiche di utilizzo del credito di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese che rientrano in Industria 4.0.

Le aliquote sono tutte in crescita (fatta eccezione per quelle relative alla formazione) e sarà possibile applicarle a partire dal 16 novembre 2020. Considerano che la manovra entrerà in vigore dal primo gennaio rappresenta una sorta di retroattività.

La proroga non si estende solo fino al 2021 ma anche fino al 2022.

Attualmente è in esame alla camera l’articolo 185 della Manovra che comprende il piano Transizione 4.0 (il nuovo nome di Industria 4.0)
Le agevolazioni si applicano a “a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.

La misura del credito d’imposta varia in base all’investimento che viene effettuato (mantenendo le suddivisioni tra macchinari, software, ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, green, formazione.

La proroga vale fino al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023 a condizione che l’ordine sia arrivato entro la fine del 2022 con il saldo di almeno il 20%.

Di seguito l’agevolazione suddivisa per i vari casi:

 

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Investimenti in beni strumentali nuovi contenuti nell’allegato a della legge 232/2016 (sono i macchinari 4.0)

credito d’imposta al 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 30%, per la quota di investimenti da 2,5 milioni a 10 milioni di euro, e del 10% sopra i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Queste aliquote si applicano dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021, oppure fino al 30 giugno 2022 se entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%. L’agevolazione è quindi potenziata rispetto alle attuale percentuali, pari al 40% fino a 2,5 milioni di euro, e al 20% da 2,5 a 10 milioni di euro. Poi, nel 2022, torna al 40% fino a 2,5 milioni di euro, al 20% fra 2,5 milioni e 10 milioni di euro, e al 10% fra 10 e 20 milioni di euro.

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Beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A, e beni immateriali (software) diversi da quelli indicati nell’allegato B della stessa manovra 2017 sopra citata

sono macchinari e software non 4.0, che negli scorsi anni utilizzavano il superammortamento. Fino al 31 dicembre 2021 (o al 30 giugno 2022) credito d’imposta al 10%, elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile. Nel 2022 l’agevolazione scende al 6%. Attenzione: questo credito d’imposta si applica anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

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Investimenti in software 4.0 compresi nell’allegato B della legge 232/2016

20% fino a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

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Investimenti in ricerca e sviluppo

l’agevolazione sale al 20% (dal precedente 12%) fino a 4 milioni di euro (attualmente il tetto è a 3 mln).
Investimenti in innovazione tecnologica, design, innovazione estetica: il credito d’imposta sale al 10% fino a un tetto di 2 milioni di euro (prima era al 6% fino a 1,5 mln di euro).

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Investimenti per la transizione ecologica o innovazione digitale 4.0

agevolazione al 15% fino a 2 milioni di euro (prima era al 10% fino a 1,5 mln).
Formazione dei dipendenti: qui non ci sono variazioni delle aliquote, ma solo la proroga al 31 dicembre 2022. Il credito d’imposta resta al 30, 40 o 50% rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, con tetti di spesa pari a 250mila per le grandi e le medie imprese e 300mila per le piccole. La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

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